Assegnazione provvisoria, al via le domande

assegnazione provvisoriaIn seguito all’accordo tra le organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, è ora possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria. Le istanze possono essere avanzate da tutti i docenti di ruolo e dagli assunti da concorso straordinario bis e GPS di prima fascia dal 15 giugno al 5 luglio. Per il personale ATA le date, invece, vanno dal 21 giugno al 7 luglio.

In particolare, gli insegnanti assunti da GPS prima fascia e straordinario bis potranno inviare la propria richiesta compilando i moduli resi disponibili dal Ministero e qui consultabili. Una volta compilati, tutti gli allegati andranno inviati all’ATP di competenza, secondo le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale come la PEC (posta elettronica certificata). Ai docenti di ruolo, invece, basterà accedere su Istanze Online.

La richiesta di assegnazione provvisoria è vincolata a precise motivazioni quali:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Le pagine relative all’istanza sono precedute dall’informativa sul trattamento dei dati personali che, una volta letta, va firmata. La domanda si compone di diverse sezioni:

  • precedenze
  • esigenze di famiglia
  • ordine trattamento domanda
  • altre indicazioni
  • tipi posto
  • preferenze
  • allegati

Non essendoci vincoli, tutti i docenti potranno presentare domanda, anche scegliendo la scuola di titolarità attuale, tranne che il trasferimento non sia stato ottenuto nel medesimo Comune, quest’ultimo sia diviso in distretti sub comunali e l’interessato fruisca di una delle precedenze previste dal CCNI.

La domanda può essere avanzata finché persistono le motivazioni.

L’istanza di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando sino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria.

L’assegnazione può essere chiesta:

  • per il posto o classe di concorso di titolarità;
  • per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (se in possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, bisognerà aver superato l’anno di prova;
  • per altra tipologia di posto per la quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione. I titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
  • per posto di sostegno, pur in assenza del titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno.

Per anno di servizio si intende annualità, vale a dire svolgendo almeno 180 giorni (anche non continuativi) oppure un servizio ininterrotto dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio ovvero delle attività educative per la scuola dell’infanzia. Queste assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.

La richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso o grado di istruzione o per altra tipologia di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Ciò significa che, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso o grado di istruzione o altra tipologia di posto, si deve dapprima richiederla per il posto/classe di concorso di titolarità.

I posti destinati alle assegnazioni provvisorie appartengono ai posti di organico dell’autonomia rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, e a quelli istituiti al fine di adeguare il predetto organico alle situazioni di fatto.

Chi presenta domanda di assegnazione provvisoria partecipa ai movimenti in base al punteggio, derivante dalle sole esigenze di famiglia, e alle eventuali precedenze di cui fruisce e che permettono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi.

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