Mobilità: nuovo CCNI e solite polemiche

mobilitàIl Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola è stato rinnovato per il triennio 2022-2025. Non ha registrato, tuttavia, il favore di coloro che speravano nell’eliminazione totale dei vincoli temporali.

Il nuovo CCNI, infatti, conferma quanto già previsto ma inserisce un’importante novità per ciò che concerne la mobilità interprovinciale – che rischia di rivelarsi penalizzante – e altre innovazioni per i docenti immessi in ruolo negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. Ma andiamo con ordine.

Mobilità provinciale

Il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso Comune anche per la mobilità professionale

Non si applica, invece, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal Comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Ciò significa che saranno sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola assegnata in seguito a mobilità volontaria coloro che risultano soddisfatti su una preferenza analitica (scuola specifica) oppure, nel caso di trasferimento su altra tipologia di posto o mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), in seguito a preferenza sintetica nel Comune di titolarità.

Mobilità interprovinciale

In questo caso, il vincolo di permanenza triennale si applica per qualsiasi sede richiesta. Una novità che rischia di penalizzare i docenti che intendono cambiare provincia:

Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023.

Il vincolo non si applica, invece, ai beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal Comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Come sappiamo, l’applicazione del vincolo dipende dall’anno di immissione in ruolo. Se questa è avvenuta nell’a.s. 2019/2020, i docenti non sono sottoposti ad alcun limite temporale nella scuola assegnata. Stesso discorso vale per il personale immesso in ruolo antecedentemente all’a.s. 2020/21, che ha già assolto l’obbligo di permanenza presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo sopra indicato.

Altra importante novità riguarda i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/2021:

Fermo restando le operazioni di mobilità effettuate per l’anno scolastico 2021/2022 e ai fini di acquisizione della titolarità, possono altresì presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2022/2023 anche coloro che sono stati immessi in ruolo nell’anno scolastico 2020/2021. Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza.

Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza. I posti assegnati all’atto dell’immissione in ruolo ai docenti che non presentano domanda di mobilità o che non ottengono alcuna sede tra quelle indicate nella domanda, non sono disponibili per i movimenti.

Inoltre, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo. La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste. La presente disposizione si applica agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24.

Vien da sé, dunque, che solo una parte del malcontento espresso dai neo immessi in ruolo è stata accolta. La motivazione – lo accennavamo in precedenza – è la continuità didattica che, tuttavia, molto spesso resta non garantita agli studenti al momento delle assegnazioni delle classi da parte del dirigente scolastico. È questo uno dei motivi che non hanno convinto i sindacati – al momento, soltanto una sigla ha apposto la propria firma al documento – che chiedono di ridiscutere i termini contrattuali snellendo i vincoli e le disparità tra i docenti assunti in anni scolastici diversi.

Il sistema mobilità – è giusto ricordarlo – prevede un ordine di priorità e precedenze nell’ambito della sola mobilità territoriale, a eccezione del punto I) che vale anche per la mobilità professionale. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) Disabilità e gravi motivi di salute. Indipendentemente dal Comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

  • personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
  • personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, richiedente il rientro nella scuola di precedente titolarità da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi a uno degli anni scolastici dell’ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata.

A tal proposito, il personale scolastico interessato deve riportare nell’apposita casella della domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito e compilare la relativa dichiarazione di servizio continuativo, facente parte dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze online. Qualora l’interessato ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell’ultimo ottennio oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative:

a) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune;
c) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Il personale di cui ai punti a) e b), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella I fase, nella II e III fase, può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il Comune di residenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto Comune di residenza o distretto sub comunale oppure una o più istituzioni scolastiche in esso comprese. La preferenza sintetica è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro Comune.

Il personale di cui al punto b) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il Comune di cura, a condizione che abbia espresso come preferenza sintetica per il Comune di cura prima di altre preferenze.

Per il personale di cui ai punti a), b) e c), in caso in cui nel Comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un Comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro Comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel Comune di residenza/cura.

IV) Assistenza al coniuge e al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale. Laddove entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche a uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge, limitatamente ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso Comune e nella II fase dei trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:

  • documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  • documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio, di effettuare l’assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile;
  • essere l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del decreto legislativo 151/2001.

In assenza anche di una sola di queste condizioni, la precedenza nella mobilità provinciale potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

V) Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni, richiedente il rientro nel Comune di precedente titolarità di cui al punto II ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della II fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel Comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto Comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Tale precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio. Per fruirne gli interessati dovranno indicare la scuola o il Comune dal quale sono stati trasferiti d’ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l’anno del trasferimento d’ufficio.

VI) Personale coniuge di militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nella domanda si riferisca al Comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al Comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro Comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel Comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.

L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero Comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico, per i Comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda.

VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, durante l’esercizio del mandato ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo di domanda si riferisca al Comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al Comune viciniore. Anche in questo caso, l’indicazione della preferenza sintetica è obbligatoria.

La mancata indicazione preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.

VIII) Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017: ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza pertanto non si applica alla I e alla II fase dei trasferimenti e alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

Ciascun docente potrà esprimere con un’unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (Comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale.

Con I, II e III fase si intende rispettivamente:

  • trasferimenti all’interno del Comune;
  • trasferimenti tra Comuni della stessa provincia;
  • mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Mentre, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. Infine, in caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

Lascia un commento