Decreto Sostegni Bis: per i concorsi cambia tutto

decreto sostegni bisNella giornata del 19 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni Bis. Tra i tanti punti, il testo affronta anche il tema dei concorsi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, che vengono modificati e snelliti, senza tuttavia implicare la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione di quelli già banditi.

In particolare, l’articolo 59 cambia le regole, sia per le procedure in essere sia per quelle che si avranno negli anni a venire. Le novità si leggono a partire dal comma 10 che così recita:

Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:

a) in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente, sostenimento e superamento di una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

b) prova orale;

c) valutazione dei titoli;

d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso.

Al testo spetta ora affrontare l’intero iter parlamentare tuttavia, a una prima lettura, a lasciare interdetti è il comma 13 del medesimo articolo:

Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari. I candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.

Quali saranno le conseguenze? La specifica lascia intendere che il freno alla possibilità di accedere alla procedura successiva sia categorico, ma perché impedire la ripetizione delle prove concorsuali? L’obiettivo parrebbe rispondere alla volontà del titolare del MI Patrizio Bianchi di alleggerire i bandi che, come abbiamo letto, diverrebbero annuali, così come confermato anche dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta che già tanto ha fatto parlare il mondo della scuola e non solo.

Certo, in fase di conversione definitiva il testo potrebbe subire ulteriori modifiche e, quindi, gli allarmismi di queste ore sciogliersi come neve al sole. Quel che, invece, meriterebbe qualche dubbio in meno è la definizione di un calendario atteso da troppo per lo svolgimento del concorso ordinario e sulla quale la Sottosegretaria Barbara Floridia sembra piuttosto fiduciosa: «Il Decreto Sostegni Bis contiene finalmente l’avvio del concorso ordinario. La procedura partirà subito ma sarà graduale: si comincia, infatti, con i docenti di materie STEM, di cui c’è grande penuria, per poi proseguire di seguito con le altre figure. La gradualità permette di concludere l’intera procedura entro il prossimo anno scolastico e consente di avere tutti i vincitori del concorso ordinario in cattedra a settembre 2022».

A tal proposito, sarà un decreto del Ministro dell’Istruzione ad apportare tutte le necessarie modifiche ai bandi di concorso. Allo stesso modo saranno altresì disciplinate:

  • le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso;
  • la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta;
  • programmi delle prove;
  • requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale;
  • titoli valutabili e il relativo punteggio.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione da adottare entro novanta giorni dall’approvazione del Sostegni Bis, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e in coerenza con le riforme del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono disciplinate le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l’osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale.

Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando per specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all’esaurimento della graduatoria di cui al comma 10, lettera d), nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari.

In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie già bandite per le classi di concorso

A020 – Fisica (282 posti)

A026 – Matematica (1005 posti)

A027 – Matematica e Fisica (815 posti)

A041 – Scienze e tecnologie informatiche (903 posti)

si svolgeranno, anche in deroga alla normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

a) unica prova scritta a risposta multipla e computer based, che si svolgerà nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali. Il test consisterà nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull’informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027 – Matematica e Fisica, i 40 quesiti vertenti sui programmi saranno suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

La prova avrà una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La valutazione sarà effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate;

b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti;

c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 agosto 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b).

Come sappiamo, stando ai dati resi noti dal Ministero dell’Istruzione alla scadenza dei tempi utili per la presentazione delle candidature fissata al 31 luglio scorso, le domande di partecipazione per infanzia e primaria superano quota 76milaPiù di 430mila, invece, sono le istanze per la secondaria di I e II grado.

Centinaia di migliaia di candidati, dunque, sperano ancora in una data. Noi ci auguriamo di poterla comunicare presto.

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