TITOLO AFAM ABILITANTE: LA SOLUZIONE DEVE ESSERE POLITICA.

Titolo AFAM abilitante: la soluzione deve essere politica.

L’articolo 3 della Costituzione Italiana recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.”
Il principio di uguaglianza di fronte alla legge è il fondamento di tutte le democrazie costituzionali o almeno così dovrebbe essere. A denunciare la deroga a questo principio fondamentale sono migliaia di docenti in possesso del diploma Afam vecchio ordinamento. Molti sono riusciti a far valere il proprio diritto, ad ottenere il riconoscimento del valore abilitante del proprio titolo nonché l’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia presso i Tribunali del lavoro di diverse province. Per loro, le cui sentenze sono ormai passate in giudicato visto che il Miur non ha impugnato tali decisioni, si prefigura la legittima possibilità di partecipare al concorso scuola 2018 attraverso la fase transitoria, vale a dire mediante una prova orale non selettiva. Per molti ma non per tutti!
Ecco il paradosso: nonostante l’orientamento favorevole della giurisprudenza dal 2015 ad oggi presso numerosissimi Tribunali del lavoro di tutta Italia, quali ad esempio quelli di Vallo della Lucania (9 febbraio 2017), Tribunale Pavia (14.9.2015); Tribunale di Benevento (ordinanza del 23.1.2015); Tribunale di Napoli (sentenza R.G. n. 14126/2015 emessa in data 31/05/2017); Tribunale di Benevento ( R.G. n.3426/2015 Sezione lavoro con sentenza del 01/03/2017); Tribunale di Salerno (sentenza passata in giudicato, recante n.246/17 emessa in data 26/01/2017); Tribunale di Como (sentenza 266/2017 pubblicata il 9/11/2017). E ancora Napoli
Nord, Sassari, Termini Imerese, Tivoli, Ragusa, Parma, Brindisi, Torino, Cagliari, Piacenza, Avellino, Viterbo, Busto Arsizio, Catanzaro, Salerno e altri ancora con sentenze definitive molto spesso passate in giudicato.
Si registra un’inversione di tendenza a seguito del rigetto da parte del TAR Lazio, con sentenza di primo grado n. 07913/2017, con argomentazioni tecnicamente, a nostro avviso, discutibili, un analogo ricorso presentato da docenti in possesso del titolo Afam rilasciato al termine della frequenza di un corso di studi secondo l’ordinamento previgente al 1999, nonostante lo stesso TAR Lazio avesse accolto in sede cautelare le ragioni dei ricorrenti il 13 settembre dello stesso 2017.
Da allora i Tribunali del Lavoro hanno cambiato il proprio orientamento giurisprudenziale, cominciando a respingere i ricorsi sia in sede cautelare che in sede di giudizio di merito. Migliaia di docenti attendono con ansia risposte concrete. Importanti studi legali di noti avvocati quali l’avv. Guido Marone, l’avv. Ciro Santonicola e l’avv. Aldo Esposito che per primi hanno intrapreso e percorso questo filone giudiziario, attendono ancora una risposta coerente per i loro ricorrenti AFAM che elimini questa discriminazione venutasi a creare tra soggetti portatori di pari diritti, perché in possesso dello stesso titolo di studio, affinché siano loro garantite le medesime opportunità lavorative e la medesima valutazione giuridica.
È tempo che il legislatore intervenga sulla questione per sanare questo vuoto che ha generato iniquità, disattendendo quel diritto all’uguaglianza dinnanzi alla legge sancito dalla nostra Costituzione.

Lascia un commento