Mobilità: c’è poco tempo

mobilitàRestano ancora pochi giorni per presentare domanda di mobilità. Come stabilito dall’ordinanza ministeriale del 1 marzo 2023, le istanze per l’anno 2023/2024 potranno essere avanzate secondo le seguenti scadenze:

  • personale docente 6 marzo – 21 marzo; gli adempimenti di competenza degli uffici ministeriali periferici saranno chiusi entro il 2 maggio. Gli esiti saranno pubblicati il 24 maggio;
  • personale educativo 9 marzo – 29 marzo; gli adempimenti di competenza degli uffici ministeriali periferici saranno chiusi entro il 3 maggio. Gli esiti saranno pubblicati il 29 maggio;
  • personale ATA 17 marzo – 3 aprile; gli adempimenti di competenza degli uffici ministeriali periferici saranno chiusi entro l’11 maggio. Gli esiti saranno pubblicati il 30 maggio.

La domanda va compilata e inoltrata su Istanze OnLine, il portale dedicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per accedere è necessario essere registrati all’area riservata – la registrazione può essere effettuata al momento, seguendo le istruzioni –, anche tramite le credenziali SPID.

Le finestre per gli insegnanti sono quattro: una per i docenti di scuola dell’infanzia, una per la primaria, una per la secondaria di I grado e, infine, una per la secondaria di II grado.

Per i docenti di religione, per i quali è prevista un’ordinanza ad hoc, invece, la domanda va compilata utilizzando il Modello disponibile alla voce Modulistica – Mobilità.

Le domande del personale docente devono contenere:

  • generalità dell’interessato
  • indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia
  • per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità

Le domande del personale ATA devono contenere:

  • generalità dell’interessato
  • indicazione dell’istituzione scolastica o della provincia di titolarità

Nell’apposita sezione devono essere elencati i documenti allegati.

I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento e il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. In caso di richiesta contemporanea è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo devono contenere l’indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta.

I titoli di servizio valutabili devono essere attestati dall’interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell’apposita casella del modulo-domanda. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l’annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest’ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare le preferenze già espresse.

È consentita la revoca delle domande presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. PEC), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto per ciascuna categoria di personale.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Qualora siano state presentate più istanze di movimento, è necessario dichiarare esplicitamente se si intende revocare tutte le domande o solo alcune di esse, precisando quali. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che essa venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve essere concluso con un provvedimento espresso.

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale a cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito su Istanze OnLine. L’elenco degli assegnatari è pubblicato, inoltre, nell’albo telematico dell’Ufficio territoriale di destinazione.

In particolare, per ciò che concerne il personale docente, l’ordinanza ministeriale prevede che le preferenze esprimibili siano quindici, indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

  1. a) istituzione scolastica; 
  2. b) distretto;
  3. c) comune;
  4. d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti comuni ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua inglese, va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per primo un istituto del comune viciniore, ovvero un istituto con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell’area territoriale del distretto, del comune o della provincia.

In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:

  • istruzione degli adulti, che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado; centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti;
  • sezioni carcerarie ove esprimibili;
  • sezioni ospedaliere;
  • licei europei.

Il personale che ha espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

Non possono presentare domanda per l’a.s. 2023/ 24:

  • i docenti che, per il 2022/23, hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza, in relazione alla quale sono stati soddisfatti (tali docenti sono soggetti al vincolo per il 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per cui potranno presentare domanda per l’a.s. 2025/26);
  • i docenti che hanno ottenuto trasferimento e/o passaggio provinciale e interprovinciale, per l’a.s. 2021/22 o per l’a.s. 2022/23, su preferenza puntuale (scuola) ovvero all’interno del comune di titolarità.

Possono presentare domanda con riserva:

  • i docenti immessi in ruolo nel 2022/23 (neoassunti), pur soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità. L’istanza sarà convalidata nel solo caso in cui venga emanato un apposito provvedimento legislativo.

Il vincolo non si applica:

  • in caso di sovrannumero o esubero;
  • se beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste familiare con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al
    termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso (per il Ministero sono compresi gli assunti dalle GAE).

Ai seguenti link, potrete consultare tutta la modulistica messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il personale docente:

Le autodichiarazioni:

Bollettini Istituzioni Scolastiche

Infine le guide:

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