Mobilità: le date per docenti, ATA e insegnanti di religione

mobilitàDal 28 febbraio al 15 marzo 2022 è possibile presentare domanda di mobilità: a stabilirlo è l’ordinanza ministeriale n.45 del 25 febbraio che indica, per il personale docente, i termini per avanzare la propria istanza e le modalità da seguire sia per la mobilità territoriale sia per quella professionale.

Le domande vanno inviate all’Ufficio scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione, complete di relativa documentazione, attraverso la piattaforma Istanze Online cui accedere con le credenziali del portale ministeriale o SPID. Le informazioni da aggiungere sono le seguenti:

  • generalità dell’interessato;
  • indicazione dell’istituzione scolastica di titolarità o della provincia;
  • la classe di concorso di titolarità (come da D.P.R. n.19/2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che pubblicata nell’apposita sezione del sito del Ministero dell’Istruzione nella sezione Mobilità) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Le istanze vanno compilate in conformità ai modelli contenuti sul portale, dove è possibile trovare anche i documenti da allegare che dovranno attestare il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dall’ordinanza ministeriale.

I titoli valutabili, ovviamente, sono da correlarsi con dichiarazione personale dell’interessato che se ne assume la responsabilità. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il soggetto viene punito secondo norma e subisce l’annullamento della mobilità ottenuta, nonché la restituzione alla precedente titolarità o, nel caso quest’ultima non fosse possibile, alla provincia corrispondente.

Anche i titoli valutabili per esigenze familiari devono essere autocertificati e possono essere valutati solo in presenza della specifica documentazione, che deve essere prodotta unitamente alla domanda, nei termini previsti dall’ordinanza ministeriale.

È importante, per chi intende usufruire della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13 del CCNI (qui consultabile), indicare quale scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

In merito alle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia, si precisa inoltre che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale si certifica che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica è precedente di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza in oggetto. Fa eccezione la nascita dei figli entro la scadenza dei termini per la presentazione dell’istanza.

Coloro che sonno in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda sia di mobilità territoriale sia di mobilità professionale e presentare, contemporaneamente, istanza di trasferimento, di passaggio di ruolo e di passaggio di cattedra. In questo caso, si è tenuto a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti i passaggi richiesti. Una sola istanza, tuttavia, può essere avanzata per un solo ruolo. È consentito, inoltre, in caso di richiesta simultanea di trasferimento e di passaggio, documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l’altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

Per il passaggio di cattedra e/o di ruolo vanno indicate le specifiche abilitazioni, laddove necessarie per il passaggio, o il titolo di specializzazione per l’accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande. Vale a dire il 15 marzo.

L’ordinanza ministeriale si rivolge, però, anche al personale ATA, appartenente al ruolo provinciale e con contratto a tempo indeterminato, che può presentare domanda di mobilità ad altro profilo. In questo caso, i termini fissati sono 9-25 marzo.

Laddove in presenza dei requisiti, il personale ATA può richiedere il passaggio a più profili della stessa qualifica. In questo caso l’interessato deve produrre tante domande quanti i profili richiesti fino a un massimo di tre.

Deve coincidere, nel caso di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l’indicazione della seconda provincia. Non si tiene conto, invece:

  • della domanda riferita alla provincia dove ha sede l’istituzione scolastica di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell’ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia;
  • della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.

Sia per i docenti sia per il personale ATA le preferenze esprimibili non possono superare le quindici e vanno indicate nell’apposita sezione. Possono essere si seguente tipo:

  • istituzione scolastica;
  • distretto;
  • comune;
  • provincia;
  • centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (nel caso di personale ATA).

Le preferenze vanno espresse indicando la denominazione riportata negli elenchi ufficiali costituita da un codice da una dizione in chiaro, comprensiva del codice meccanografico. Nel caso venga omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.

Quest’ultimo viene attribuito soltanto se l’interessato ha indicato nella sezione predisposta il codice del Comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Gli ultimi a presentare istanza sono gli insegnanti di religione cattolica che possono presentare domanda dal 21 marzo al 15 aprile 2022. La preferenza sintetica consente di partecipare al trasferimento per tutti i circoli o le scuole ubicati rispettivamente nel distretto, nel Comune, nella provincia.
Non sono valide le preferenze coincidenti o comprensive della scuola di titolarità del docente.

L’ordinanza, chiarendo che il docente di religione non ha titolarità su istituzione scolastica, ma è utilizzato nelle singole sedi, afferma che per fare la domanda di mobilità deve avere il riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e che quest’ultimo abbia raggiunto un’intesa, sull’utilizzazione del docente, con la direzione regionale.

Possono presentare domanda di mobilità territoriale, i docenti di ruolo da una diocesi a un’altra nella stessa regione di titolarità, soltanto dopo aver maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo comprensivo dell’anno scolastico 2021/2022. Alla mobilità territoriale per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, invece possono accedere gli insegnanti che, con l’anno scolastico 2021/2022, hanno maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.

La mobilità professionale può essere richiesta per il passaggio dalla scuola dell’infanzia e primaria alla scuola secondaria di primo e secondo grado e viceversa. Possono chiedere la mobilità professionale soltanto gli insegnanti che:

  • hanno superato l’anno di prova;
  • sono in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto;
  • hanno l’idoneità ecclesiastica per l’ordine e il grado di scuola richiesto.

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