Mobilità, scaduti i termini: è possibile revocare o regolarizzare la domanda

domanda mobilitàSono ormai scaduti i termini per presentare la propria domanda di mobilità per l’anno scolastico 2021/2022. Per il personale docente, la scadenza è stata il 13 aprile; per quello ATA il 15 aprile. Non è più possibile, dunque, modificare o integrare le istanze né le preferenze espresse, neanche per ciò che concerne l’ordine. È consentito, invece, revocare la domanda o regolarizzare la documentazione allegata.

La richiesta di revoca può essere presentata fino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione a SIDI delle domande di mobilità. Nel caso del personale docente, dunque, fino a dieci giorni prima del 19 maggio; per quello ATA prima del 21 maggio. In caso contrario, la richiesta va inviata tramite la scuola di servizio o direttamente all’ATP competente non oltre il quinto giorno utile prima della scadenza dei termini di presentazione a SIDI. Oltre queste date, va presa in considerazione solo per gravi motivi, validamente documentati, e a condizione che pervenga comunque entro i giorni 19 o 21 del mese che verrà.

Se l’aspirante ha presentato più domande, sia di trasferimento che di passaggio, è tenuto a comunicare esplicitamente se intende revocare tutte le istanze o solo una o più di esse, indicando quale/quali. In mancanza di tale esplicitazione, la revoca viene riferita a ciascuna domanda di movimento.

Discorso diverso va fatto, invece, per il trasferimento concesso. In tal caso, non è ammessa la rinuncia tranne che essa non sia supportata da motivazioni gravi sopravvenute in seconda battuta, chiaramente comprovate, e a condizione che il posto di provenienza sia ancora vacante. La rinuncia, inoltre, non deve incidere negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Il posto liberatosi – vale a dire il posto che il rinunciatario ha lasciato vuoto – non influisce sui trasferimenti effettuati e non ne comporta il rifacimento. L’accettazione o il diniego della richiesta di rinuncia deve avvenire con un provvedimento espresso, come previsto dall’articolo 2 della legge n. 241/1990.

Presentata l’istanza e scaduti i relativi termini, il docente può procedere, allora, con la regolarizzazione della documentazione allegata. Va precisato che per regolarizzazione non si intende l’invio della documentazione mancante perché – è chiaro – non si può aggiungere materiale a quello già inoltrato. Si intende, piuttosto, l’aggiunta della data di svolgimento di un concorso dichiarato, della data di un esame sostenuto per il conseguimento di un titolo o di una precisazione legata alle esigenze di famiglia. Nulla, insomma, che possa in qualche modo alterare l’istanza di riferimento.

Al momento, le domande di mobilità presentate dal personale docente sono state 90876. Di queste, 207 sono state effettuate con delega, mentre l’81.2% del totale ha riguardato gli spostamenti territoriali. I risultati saranno pubblicati dal 6 giugno; per il personale ATA, invece, l’11 giugno.

punteggi sono calcolati in base all’anzianità di servizio, alle esigenze familiari (per i trasferimenti) e ai titoli generali.

Anzianità di servizio

  • 6 punti per ogni anno di servizio nel ruolo di appartenenza;
  • 6 punti nella mobilità a domanda (3 punti nella mobilità d’ufficio) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di servizio in altro ruolo e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (in entrambi i casi, se prestato in scuole situate nelle piccole isole, il punteggio si raddoppia; allo stesso modo, si raddoppia il servizio prestato su sostegno con il prescritto titolo per i titolari su posto di sostegno);
  • 6 punti per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto/classe di concorso. 2 punti per ogni ulteriore anno entro il quinquennio, 3 punti per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio;
  • punteggio aggiuntivo, una tantum, di 10 punti a coloro che, per un triennio, nel periodo compreso tra l’a.s. 2000/01 e l’a.s. 2007/08, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio provinciale o che l’abbiano revocata nei termini previsti.

Scuola primaria

  • per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come specialista per l’insegnamento della lingua straniera dall’a.s. 92/93 all’a.s. 97/98 rispettivamente: 5 punti se il servizio è stato prestato nel plesso di titolarità, 1 punto se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità;
  • 5 punti per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’a.s 92/93 all’a.s. 97/98, come docente specializzato per l’insegnamento della lingua straniera;
  • 3 punti per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’a.s 92/93 all’a.s. 97/98, come docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera.

Con punteggio di continuità si intende, invece, il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e la stessa tipologia di posto. Per la graduatoria interna di istituto è sufficiente un solo anno; per il trasferimento, invece, è necessario il triennio. La valutazione, comunque, varia a seconda che si valuti il quinquennio o oltre. Nel primo caso, infatti, si parla di 2 punti per ogni anno; nel secondo, di 3 punti per ogni anno successivo al quinto.

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