AFAM, NOMINE PER IL RUOLO: NUOVA PIOGGIA DI RICORSI CONTRO L’USR CAMPANIA

DOCENTI AFAM, DICHIARATI ABILITATI, VENGONO ESCLUSI DOPO AVER SOSTENUTO IL CONCORSO: USR CAMPANIA SOTTO ACCUSA.

Una storia che ancora una volta mette in evidenza quanto i lavoratori, docenti nel caso specifico, siano considerati l’ultima ruota del carro in uno Stato che del lavoro ne “farebbe” il proprio baluardo. Sono arrivate in redazione decine di segnalazioni di docenti che in virtù del possesso del diploma accademico rilasciato dalle istituzioni oggi definite di “alta formazione artistica, musicale e coreutica” e valido per l’accesso alle classi di concorso AFAM, hanno ottenuto il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento ed il conseguente inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto a seguito dei pronunciamenti giudiziari, ordinanze non reclamate e sentenze di merito emesse dal giudice del lavoro e dal Consiglio di Stato che in molti casi ha addirittura ribaltato le pronunce negative del TAR. In virtù di tali pronunciamenti favorevoli, sono stati ammessi con riserva alla partecipazione al concorso pubblico, riservato ai soli docenti abilitati, indetto, per le classi di insegnamento di loro interesse, con Decreto del Direttore Generale N. 85 del 01 febbraio 2018, sostenendo, come previsto dal bando, una prova orale di natura didattico-metodologica, non selettiva, unica fase concorsuale da affrontare.

Nelle ultime ore, molti docenti AFAM, improvvisamente ed inspiegabilmente, stanno ricevendo notifica di un provvedimento di esclusione dalle graduatorie di merito. Secondo le loro testimonianze,  l’USR, nella persona della Dott.ssa De Lisa, ha spiegato con “atteggiamento assai discutibile”, dicono, che il motivo era da ricercare nel PQM delle sentenze che, secondo la stessa, non menzionava esplicitamente la partecipazione al concorso.  Sempre secondo quanto da loro riferito, hanno provato invano a dimostrare che tale posizione fosse errata in quanto i giudici dichiarano quanto segue: “[…] In definitiva a parità di valore ABILITANTE al fine dell’insegnamento con contratto a tempo determinato e PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER CUI È RICHIESTO IL TITOLO DI STUDIO ABILITANTE, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie d’istituto i ricorrenti che, da quanto risulta agli atti, hanno conseguito il diploma al conservatorio secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, SONO TITOLARI DI UN TITOLO EQUIPOLLENTE ALL’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO […]”.
Vale la pena ricordare quanto esposto all’art. 3 comma 5 del succitato Decreto che così recita: “Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.”. Si fatica dunque a comprendere quali siano state le motivazioni che abbiano spinto l’ufficio regionale a ricusare le sentenze, molte delle quali passate in giudicato.

Come se non bastasse, gran parte dei docenti sono stati inseriti nelle graduatorie di merito, convocati per firmare per il ruolo ma, di fatto,  messi alla porta “in malo modo”, secondo quanto riferiscono alla redazione,  senza un decreto di esclusione, notificato solo successivamente dietro loro insistenza, e senza neanche essere ascoltati. Un tale comportamento sarebbe insopportabile per qualsiasi categoria lavorativa ma che rivolto ai docenti che hanno superato brillantemente le prove concorsuali assumono una connotazione ancor più grave. Tutta la redazione di Professione Docente è al fianco dei docenti esclusi e continuerà a dar voce a questa categoria professionale da anni martoriata da un paese che pare non riconoscere più i principi fondamentali del vivere civile, confidando in un intervento che metta finalmente ordine in questo universo caotico di leggi interpretabili e interpretazioni giuridiche rigettate.

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